Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, nei  confronti  della
Regione Sardegna in persona del suo Presidente per  la  dichiarazione
della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge
regionale 12 ottobre 2012, n. 19, recante: «Norme per la  continuita'
delle concessioni demaniali ai fini di pesca  e  acquacoltura»  (B.U.
Sardegna 18 ottobre 2012, n. 45). 
    La legge della Regione Sardegna 12 ottobre 2012, n. 19,  recante:
«Norme per la continuita' delle  concessioni  demaniali  ai  fini  di
pesca  e  acquacoltura»,  dispone,  all'art.  1,  comma  1,  che  «le
concessioni ai fini di pesca e acquacoltura  nel  demanio  marittimo,
demanio regionale e mare territoriale rilasciate dall'Amministrazione
regionale nell'esercizio delle  funzioni  amministrative  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1965,  n.  1627
(Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la  Sardegna  in
materia  di  pesca  e  saline  sul  demanio  marittimo  e  nel   mare
territoriale), e successive modifiche ed integrazioni, in essere alla
data 29 dicembre 2008, restano efficaci sino al 31 dicembre 2013,  al
fine di consentire  l'ordinato  avvio  delle  procedure  di  evidenza
pubblica  per  il  relativo  affidamento  e  garantire   un   termine
necessario e congruo per l'espletamento delle stesse»; il  successivo
comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 1 non  riguardano
i beni per i quali tra il 29 dicembre 2008 e la data  di  entrata  in
vigore  della  legge   di   cui   trattasi   sia   stato   rilasciato
dall'Amministrazione regionale  atto  di  concessione  a  seguito  di
procedura di evidenza pubblica  per  la  comparazione  delle  istanze
concorrenti. 
    La predetta disposizione di cui  al  comma 1  viola  l'art.  117,
primo comma, Cost., in quanto non coerente con  i  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario in tema di liberta'  di  stabilimento  e
tutela della concorrenza, previsti, rispettivamente,  dagli  articoli
49 e 101 del TFUE. 
    Prorogando ex lege le concessioni demaniali gia' esistenti, senza
l'espletamento di una gara pubblica  che  garantisca  la  parita'  di
trattamento  fra  tutti  gli  operatori  economici  interessati,   il
legislatore regionale, infatti, da  una  parte  pone  in  essere  una
restrizione alla liberta' di stabilimento ex art. 49 del  TFUE  (che,
di contro, consente ad ogni persona fisica o giuridica di partecipare
in modo stabile e duraturo alla vita economica di  uno  Stato  membro
diverso dal suo Stato di origine), determinando, in  particolare  una
discriminazione in base al luogo di stabilimento; e dall'altra arreca
un grave vulnus al principio di concorrenza ex art. 101 del TFUE, dal
momento che la disposizione denunciata  preclude  a  coloro  che  non
gestivano in precedenza il demanio, la  possibilita',  alla  scadenza
della concessione, di prendere il posto del concessionario uscente. 
    Analoghe disposizioni  regionali  che  attribuivano  al  titolare
della concessione la possibilita' di ottenerne la proroga (seppure in
presenza dei  determinati  presupposti)  sono  state,  infatti,  gia'
dichiarate costituzionalmente illegittima  da  codesta  Ecc.ma  Corte
«per contrasto con i vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario
in tema di diritto di stabilimento e  di  tutela  della  concorrenza.
Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga  in  favore
del  soggetto  gia'  possessore  della  concessione,  consentendo  il
rinnovo automatico della medesima. Detto  automatismo  determina  una
disparita' di trattamento tra gli operatori economici  in  violazione
dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza
non gestivano il demanio marittimo non hanno  la  possibilita',  alla
scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio  gestore
se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza
un valido programma di investimenti» (cfr. Corte  cost.  sentenza  n.
213/2011 e n. 180 del 2010). 
    Se  codesta  Corte  ha  gia'  ritenuto  illegittime  disposizioni
regionali che prevedevano, per  il  concessionario,  la  facolta'  di
chiedere la proroga, a maggior ragione  tale  conclusione  si  impone
nella fattispecie, in cui la denunciata disposizione di cui  all'art.
1, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 19 del 2012 prevede
una mera proroga automatica delle concessioni in essere alla data del
29  dicembre  2008  in  quanto  tale  disciplina  pone  un   ostacolo
all'accesso di  altri  potenziali  operatori  economici  nel  mercato
relativo alla gestione di tali concessioni (cfr.  Corte  cost.  sent.
n. 340 del 2010). La disposizione denunciata si  pone,  altresi',  in
contrasto  con  l'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e)   della
Costituzione, che assegna allo  Sato  la  competenza  legislativa  in
materia di tutela della concorrenza.